Direttive 2009/48/CE, CEE 88/378 e 93/68/CE
I giocattoli sono disciplinati dalla Direttiva 88/378/CE, recepita in Italia con D.Lgs 313/1991.
A partire dal 20 Luglio 2011, per i requisiti fisico-meccanici ed elettrici, e dal 20 Luglio 2013, per i requisiti chimici, la Direttiva 88/378/CE sarà sostituita dalla Direttiva 2009/48/CE.
Sia la Direttiva 88/378/CE che la Direttiva 2009/48/CE:
- prevedono l’obbligo di marcatura CE sui prodotti e/o sull’imballaggio;
- prevedono l’applicazione delle norme armonizzate (serie EN 71 e EN 62115) per conferire ai prodotti la presunzione di conformità;
- richiedono un attestato CE del tipo da parte di un Organismo Abilitato, qualora non siano applicate le norme armonizzate;
- richiedono la creazione di un fascicolo tecnico da parte del fabbricante.
La Direttiva 88/378/CE non prevede la redazione, da parte del fabbricante, di una Dichiarazione di Conformità, che è invece prevista dalla direttiva 2009/48/CE.
La Direttiva 2009/48/CE chiarisce ulteriormente gli obblighi imposti a fabbricante, importatore autorizzato e distributore, ognuno dei quali deve essere in grado di dimostrare la presunzione di conformità dei prodotti immessi sul mercato della comunità europea. IMQ effettua le prove per la verifica della conformità, in particolare su giocattoli con componenti elettrici.